STATUTO I.E.S. ISTITUTO EUROPEO STUDI, RICERCA E FORMAZIONE IN SCIENZE BIO-PSICO-ESISTENZIALI
Ente del Terzo Settore
Articolo 1: Costituzione e sede
È costituita l’Associazione “I.E.S. - ISTITUTO EUROPEO STUDI, RICERCA E FORMAZIONE IN SCIENZE BIO-PSICO-ESISTENZIALI”, con riferimento alle norme dettate del codice civile negli artt. 14-42, nel particolare all'art. 36, con sede in Cagliari via Baccelli 16.
A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative. L’Associazione può operare attraverso sedi territoriali, la cui operatività verrà demandata ad un regolamento interno.
L’Associazione è retta dal presente statuto, dalle vigenti norme di legge in materia e agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale sarda e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea può deliberare un eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
Articolo 2: Caratteristiche e finalità
- L’Associazione è apartitica e aconfessionale.
- L’Associazione non ha scopo di lucro, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’Art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall’art. 3 del D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105;
- L’Associazione sostiene e favorisce la libertà di espressione.
- L’Associazione intende sostenere e favorire la libertà di scelta delle cure, per promuovere l’umanizzazione della salute in ambito di assistenza, prevenzione e cura dalla nascita alla fine della vita;
- L’Associazione desidera ampliare la visione della salute umana oltre il paradigma riduzionistico della sola cura d’organo, contribuendo così al processo di umanizzazione dell’intervento sulla persona attraverso l’incontro, l’ascolto, il rispetto e l’aiuto, in una visione olistica e sistemica della formazione, della prevenzione e della cura.
- Vista la stretta correlazione esistente tra il concetto di benessere della persona e lo studio e la promozione dei diritti umani (individuali e collettivi), l’Associazione si prefigge altresì l’obiettivo di promuovere lo studio e la ricerca nel settore dei diritti dell’Uomo, con un focus specifico sui diritti socio-economici, i diritti delle popolazioni rurali nonché lo studio e l’approfondimento delle applicazioni della psicologia alla comprensione e all’utilizzazione dei testi giuridici internazionali (psicologia giuridica).
- L’Associazione si pone l’intento di sviluppare e proporre Alta Specializzazione nell’ambito della Formazione, dello Studio e della Ricerca in campo Biopsicologico ed Esistenziale, sia in ambito clinico che traslazionale facendo riferimento prevalentemente agli insegnamenti dettati dalle principali scuole di pensiero psicologico, pedagogico e filosofico.
- L’Associazione opera per il perseguimento dei propri scopi dando vita o favorendo relazioni virtuose, incentrate sul principio di Unità, funzionali al conseguimento della medesima missione comune con altri soggetti ed Enti sia essi Pubblici o Privati, italiani o internazionali.
Articolo 3: Valori fondanti
L’attività dell’Associazione è guidata dai seguenti valori fondanti, per ciascuno dei quali è indicata l’esemplificazione di attività atte a promuoverlo.
• Centralità della persona
Assumere come riferimento prioritario la centralità della persona intesa come soggetto autonomo, favorendo la sua partecipazione attiva al processo di cambiamento e consapevolezza di sé.
• Prevenzione e promozione del benessere bio-psico-esistenziale
Mettere in priorità la prevenzione primaria, fondata sull’equilibrio del complesso bio-psico-esistenziale che si riconosce come costitutivo della persona umana, equilibrio la cui promozione attiva è ritenuta fondamentale come base par una salute globale.
• Buona informazione e comunicazione
Migliorare qualità ed efficacia della comunicazione, al fine di promuovere una cultura dell'informazione del benessere che coinvolga le comunità, le organizzazioni sociali e di volontariato, consentendo alla persona una concreta libertà di intervento sulla propria salute
• Eticità
Attivare processi volti a individuare e a verificare il mantenimento di criteri etici chiari e ben definiti nell’attività svolte in ambito di studio, ricerca e operosità.
• Performance e qualità
Formulare linee guida e indicatori, anche di esito, per monitorare e valutare percorsi formativi, di studio e di ricerca e in genere le attività svolte o promosse nella sfera di influenza dell’Associazione.
• Etica della responsabilità
Richiamare tutti i soci al valore etico del lavoro e, in particolare nell’attività di formazione, studio e ricerca, all’assunzione delle proprie responsabilità verso se stessi, gli altri, l’Associazione cui si appartiene e la società in generale.
• Integrazione
Promuovere l'integrazione tra le varie attività svolte dai soci e delle loro specifiche competenze per sostenere il lavoro di gruppo multidisciplinare e multiprofessionale da proporre nelle attività di formazione, studio e ricerca al fine di favorire l’attuazione di procedure e attività innovative.
• Confronto con le parti sociali
Dialogare con maturità con le organizzazioni di volontariato, di promozione sociale e di tutela dei diritti dell'uomo.
Art. 4: Attività
L’Associazione, per il perseguimento dei propri scopi potrà, sia in proprio che in ogni opportuna forma di sinergia, partecipazione o collegamento con Facoltà e Dipartimenti Universitari, con enti pubblici o privati, italiani e internazionali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- prestare assistenza e/o supporto socio-sanitaria da parte dei volontari a chiunque faccia richiesta all’associazione e venga deliberata dal consiglio direttivo la sussistenza di “necessità” e possibilità di intervento da parte della associazione stessa in rapporto alle risorse associative
- svolgere e promuovere attività di formazione, studio e ricerca in ambito biopsicologico ed esistenziale, della salute e del benessere, sia di tipo clinico che traslazionale.
- sviluppare sinergie con altre strutture sul territorio (medici di medicina generale, albi professionali, ASL ecc.) al fine di promuovere e partecipare a iniziative aventi a oggetto il benessere della persona attraverso la promozione di stili di vita sani e altre forme di prevenzione primaria e promozione della salute e del benessere
- assumere la qualifica di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (in ottemperanza alla disciplina vigente ed adottando gli eventuali adeguamenti della propria struttura organizzativa se si rendesse necessario).
- Assumere il riconoscimento di istituto abilitato ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17 comma 96 della legge 15 maggio 1997, n 127
- formare, attraverso attività di tirocinio, studenti e laureati delle facoltà di Psicologia e Medicina, previa convenzione con le l’Università.
- sviluppare e proporre percorsi formativi che garantiscano alle varie figure sanitarie, il loro aggiornamento professionale continuo (ECM)
- Collaborare alla promozione della salute, alla prevenzione del disagio e delle malattie, ed ogni altro intervento a favore del benessere delle persone in una ottica di visione integrata e sistemica della salute;
- Collaborare con le Regioni, Provincie, Città Metropolitane, Comuni, le Aziende Sanitarie, enti intermedi, istituzioni e organismi pubblici e realtà private per la promozione della salute in ogni ambito, in accordo con gli scopi dell’Associazione;
- Favorire la creazione di gruppi di studio per specifici settori di ricerca ed intervento;
- Promuovere e approfondire la formazione, lo studio, la ricerca e l’applicazione delle scienze integrate, sistemiche e pedagogiche nell’ambito della cura e prevenzione;
- Promuovere e approfondire la formazione, lo studio, la ricerca e l’applicazione delle discipline bionaturali e olistiche a sostegno del benessere della persona;
- Promuovere la ricerca scientifica, medica, psicologica, pedagogica e spirituale della società (in riferimento all’art. 4 della Costituzione);
- Diffondere e promuovere un approccio olistico, sistemico per il benessere della persona e l’approccio Bio-Psico-Sociale quale paradigma di comprensione della salute e della malattia;
- Promuovere percorsi Psicopedagogici di alta formazione dedicati a psicologi/psicoterapeuti, medici educatori e pedagogisti o altri operatori socio sanitari;
- Promuovere ogni altra iniziativa che sarà ritenuta opportuna e coerente con gli scopi dell’Associazione, nei limiti consentiti dalla Legge;
- Promuovere realtà che hanno scopi affini con la visione di un’unione di corpo-mente-spirito;
- Partecipare a bandi e concorsi per attività legate al conseguimento degli scopi associativi;
- Organizzare conferenze a tema di divulgazione e approfondimento sulle citate tematiche e progetti personalizzati per sviluppare le proprie capacità e i propri talenti;
- Creare e promuovere progetti di studio e ricerca scientifica per continuare a promuovere i risultati di un miglior approccio all’umanizzazione del benessere;
- Attuare collaborazioni con soggetti privati o pubblici per realizzare al meglio l’integrazione delle diverse figure professionali e la promozione della salute;
- Ideare e gestire progetti di tipo psico-pedagogico in ambito della prevenzione e promozione della salute, finalizzati al mantenimento del benessere della persona;
- Promuovere attività di aggregazione sociale;
- Provvedere alla divulgazione di materiali inerenti le iniziative proposte;
- Facilitare il contatto e la collaborazione fra gli associati, attraverso piattaforme multimediali e incontri di confronto e condivisione di progetti e competenze;
- Promuovere la visibilità delle competenze degli associati a livello nazionale ed internazionale con l’ausilio di piattaforme digitali o analogiche od ogni altra forma ritenuta opportuna;
- Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
Le attività finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le attività dei soci volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione.
L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza rivolte sia ai sostenitori che al pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
L’Associazione opera su tutto il territorio nazionale. Le attività fuori dal territorio nazionale sono sottoposte a delibera specifica preventiva del Consiglio Direttivo.
Articolo 5: Associati o Soci
Il termine associati o soci indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all’esercizio delle attività che ne sono l’esplicazione.
Sono associati o soci i fondatori dell’Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell’organo amministrativo.
Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le persone.
Gli associati sono dunque tenuti all’adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l’obbligo di contribuire alle necessità economiche dell’Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall’Organo Amministrativo.
Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell’Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell’Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l’esame personale presso la sede dell’Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell’Associazione.
Articolo 6: Ammissione a socio
L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta al medesimo Consiglio da parte degli interessati. Nella domanda si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
La validità della qualità di Socio, decorrente dalla data di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato e si considera tacitamente accolta, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa, decorsi 30 giorni dalla presentazione.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).
L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso entro 60 giorni contro il provvedimento, sul quale si pronuncerà la prima Assemblea degli associati che sarà convocata.
In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.
In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR).
Articolo 7: Recesso, decadenza ed esclusione del socio
La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l’associato può recedere in ogni tempo dall’Associazione dandone comunicazione all’Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell’avvenuta ricezione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.
Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all’Associazione.
Altre cause di cessazione dello stato di Socio
• per decesso;
• per decadenza causa mancato versamento della quota associativa annuale entro 30 giorni dalla scadenza, oppure trascorso 1 mese dal sollecito di pagamento inviato dall’Associazione;
- per esclusione motivata;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
- per comportamento pregiudizievole al buon nome e all’integrità dell’Associazione (ad esempio e non esaustivamente utilizzandone impropriamente il nome senza autorizzazione del Consiglio Direttivo)
L’associato che sia venuto meno in modo grave e/o reiterato ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia significativamente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell’Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all’Assemblea.
L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l’associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento entro 60 giorni dal medesimo; tale ricorso sarà esaminato dalla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso, ma in caso di comportamenti gravi e/o conseguenze potenzialmente pregiudizievoli per l’Associazione il Consiglio Direttivo può rendere temporaneamente efficace l’esclusione. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell’esclusione l’associato può essere riammesso, sempre con deliberazione del Consiglio Direttivo.
Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Articolo 8: Categorie di Soci
I soci si dividono nelle seguenti categorie:
• Fondatori.
• Ordinari: persone fisiche e giuridiche che aderiscono, tenuti a versare la quota associativa annuale
• Sostenitori: persone, società, o enti, o altro, che sostengono l’attività dell’Associazione e contribuiscono con un versamento di un contributo finanziario senza intendere acquisire lo stato di Socio o partecipare attivamente alla vita associativa.
• Onorari: persone fisiche ed enti che si siano distinte per un forte impegno nel campo culturale, scientifico, umanitario e che possano dare lustro ed esempio alla associazione
Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l’Associazione sottoscrivendone l'Atto Costitutivo;
Soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione, operano al suo interno a titolo gratuito dedicando parte del proprio tempo per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono regolarmente la quota associativa.
Soci onorari sono quelle persone alle quali l’Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del CDA. I soci onorari possono essere esentati dal pagamento di qualsiasi contributo (su delibera specifica del CDA), pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.
I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall’Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
Articolo 9: Attività dei soci
L’associato ordinario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di associato ordinario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. L’attività del socio ordinario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall’eventuale beneficiario dell’attività associativa. Agli associati ordinari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.
Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario, salvo che non siano eseguiti in base a tabelle ufficialmente riconosciute (es. tariffe ACI o altre analoghe).
I soci ordinari (PI o meno) possono svolgere formazione per l’Ente di Terzo Settore, e venire remunerati per quanto fatto tramite fattura o ritenuta d’acconto.
Articolo 10: Doveri dei soci
I Soci sono tenuti a:
• osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
• astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione.
• versare la quota associativa annuale.
• contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.
Articolo 11: organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
• l’Assemblea dei soci;
• il Consiglio Direttivo;
• il Presidente;
Articolo 12: l’Assemblea dei Soci
L’Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l’organo di amministrazione.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni iscritti da almeno 90 giorni che siano in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso.
Ogni associato, che sia persona fisica o ente o persona giuridica, esprime un solo voto e potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.
Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.
Articolo 13: Convocazione e svolgimento dell’Assemblea
L’Assemblea viene convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo, presso la sede sociale o in altro luogo all’uopo designato, almeno una volta l’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo e per l’eventuale rinnovo delle cariche scadute. L’Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o almeno tre dei suoi membri o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità e lo richiedano.
L’assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall’avviso di convocazione.
Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
- che sia consentito al Presidente dell’assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente e il verbalizzante.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto a mezzo e-mail, lettera raccomandata o altro mezzo ritenuto dal Consiglio Direttivo idoneo a raggiungere gli associati, contenente indicazione del luogo e dell’ora, dell’eventuale seconda convocazione e delle materie da discutere, da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.
Articolo 14: Svolgimento dell’Assemblea
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da un altro membro dell’organo direttivo eletto dai presenti allo scopo.
La verbalizzazione dei contenuti dell’assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell’Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell’Assemblea.
Il Presidente dell’Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell’Assemblea può ammettere l’intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l’informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.
Le votazioni possono avvenire in modo palese per alzata di mano, oppure a scrutinio segreto. lo scrutinio segreto può essere deciso dal Presidente dell’Assemblea o su richiesta da almeno un decimo dei presenti aventi diritto al voto.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni sul Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
Articolo 15: L’Assemblea ordinaria:
- nomina e revoca i componenti dell’organo direttivo
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- si esprime sull’esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari ed eventuali altri;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.
Articolo 16: L’Assemblea straordinaria
L’Assemblea in forma Straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.
Essa è convocata:
- tutte le volte il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.
Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione la presenza in proprio o per delega di tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
Articolo 17: scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria e con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Lo scioglimento dell’Associazione, sempre con delibera dell’Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non avvenga l’elezione entro 6 mesi di nuovi membri del Consiglio Direttivo per sostituire i mancanti; in questo caso l’Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare il Consiglio Direttivo, vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.
L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibera in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione stessa.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
Articolo 18: Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell’Associazione.
È formato da un numero di membri non inferiore a 7, eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 5 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decade dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva. Il nuovo membro rimane in carica fino allo scadere dell’intero Organo.
Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
L’organo di amministrazione:
• nomina al suo interno un Presidente, uno o più Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere.
- assicura il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convoca l’assemblea dei soci definendone l’Ordine del Giorno e formula eventuali proposte emozioni;
- cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
• predispone il Bilancio o rendiconto.
• delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati.
• delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni.
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.
- delibera gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all’Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l’impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell’Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione.
- delibera la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferisce mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuove e organizzare gli eventi associativi;
Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.
La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico.
Articolo 19: Funzionamento del Consiglio Direttivo
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 8 giorni prima della riunione. La convocazione deve contenere indicazione del luogo, dell’ora e l’elenco delle materie da discutere. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
Di regola è convocato almeno una volta l’anno e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
Assume validamente le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.
Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
- che sia consentita al Presidente del Consiglio l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti, trascritti sul libro dei verbali del Consiglio.
Articolo 20: Doveri dei Consiglieri
I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall’esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell’associazione.
I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all’attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.
Ciascun consigliere deve astenersi dall’intraprendere attività o dall’assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell’Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all’immagine dell’Ente o al buon corso dell’attività.
I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall’agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall’esercitare il diritto di voto.
I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell’Associazione, dei creditori dell’Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del Codice civile.
Si applica in ogni caso il disposto dell’art. 2475-ter del Codice civile.
Articolo 21: il Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere.
Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare il Vice-Presidente o, per un tempo limitato e precisato, uno o più consiglieri parte dei suoi compiti unicamente in via transitoria. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione. Ove permanga l’impedimento oltre i sei mesi il Presidente si considera decaduto e il Consiglio Direttivo deve nominare un nuovo Presidente, il quale resta in carica fino allo scadere del Consiglio all’interno del quale è stato nominato.
Il Vicepresidente sostituisce e va le veci del Presidente in caso di sua assenza.
Il Segretario, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Il Segretario supporta il Presidente ed il Consiglio Direttivo in varie attività amministrative, inclusa la gestione del rinnovo delle cariche e delle domande di ammissione a socio. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento. Altro compito fondamentale è la gestione della corrispondenza, sia in entrata che in uscita. Questo include la comunicazione con i soci, le federazioni sportive e altre entità esterne.
Il Tesoriere, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle
operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
Art. 22 Organo di Controllo
A) Funzioni
Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.
I componenti l’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell’assemblea che approva il bilancio.
B) Composizione
Se collegiale, l’Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.
I componenti l’Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
La scadenza dell’Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.
Ai componenti l’Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell’art. 2399 cod. civ.
La funzione di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.
Art. 23 Revisione legale dei conti
Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.
La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Articolo 24: Patrimonio sociale
Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale così come definita dal presente Statuto.
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni liberali, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi
- contributi dello Stato, dell’Unione Europea e di organismi internazionali, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari
- proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione, ivi comprese raccolte fondi rivolte agli associato o al pubblico o altre iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi)
- prestazione di servizi in convenzione;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- le entrate derivanti dall’organizzazione di convegni, conferenze, seminari, incontri di studio e altre iniziative;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’Associazione, ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- da eventuali fondi di riserva.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché gli altri beni mobili facenti parte del patrimonio sociale sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.
Il patrimonio comune non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge (come previsto dal comma 8 lettera a- art.148 del TUIR).
Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
La quota associativa minima è stabilita annualmente dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea può prevedere una quota associativa ridotta per determinate categorie di Soci in presenza di condizioni oggettive.
Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
Articolo 25: Bilancio d’esercizio
L’esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’assemblea degli associati per l’approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l’indicazione di proventi e oneri dell’Associazione.
Il bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l’andamento economico e gestionale dell’ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall’Organo di Controllo e/o dal Revisore.
Il bilancio redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’Associazione.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.
Articolo 26: Norma transitoria
L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione dell’Associazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico una volta avvenuta l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Articolo 27: Richiamo all’Ordinamento Giuridico
Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.
Letto, confermato e sottoscritto in Cagliari (CA) il 11/12/2024
Presidente: Massimo Pili
Vicepresidente: Tiziano Boni
Tesoriere: Cristian Fadda
Segretario: Simonetta Pili